GREEN PASS dal 15 ottobre obbligatorio per tutti i lavoratori

Il Consiglio dei Ministri del 16 settembre ha approvato l’estensione del GREEN PASS in ambito lavorativo pubblico e privato.

Queste le principali disposizione introdotte:

LAVORO PRIVATO

Il GREEN PASS dovrà essere posseduto ed esibito su richiesta da tutti coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato e sarà necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

LAVORO PUBBLICO

Il GREEN PASS dovrà essere posseduto ed esibito da tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche inclusi i titolari di cariche elettive, istituzionali o di vertice. Sarà inoltre esteso a tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

CONTROLLI

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro individuano i soggetti incaricati delle verifiche e della contestazione delle eventuali violazioni.

SANZIONI PER IL LAVORO PRIVATO

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del GREEN PASS, ma comunica di non averlo o ne è sprovvisto al momento dell’ingresso al luogo di lavoro, venga considerato assente e senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e viene3 mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Per i lavoratori che hanno avuto accesso violando l’obbligo di GREEN PASS è prevista una sanzione pecuniaria (da 600 a 1500 euro).

SANZIONI PER IL LAVORO PUBBLICO

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del GREEN PASS, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde. Dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro sprovvisti di Certificazione sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria (da 600 a 1500 euro) e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

TAMPONI CALMIERATI

E’ previsto che le farmacie somministrino test antigenici rapidi a prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

La gratuità dei tamponi è prevista per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Fonte: Presidenza del Consiglio ei Ministri (link: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925)