Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 il testo del decreto-legge 21 settembre 2021 n.127, c.d. DL Green pass lavoro. Il Decreto entrerà in vigore il 22 settembre.
Il Decreto (Green pass lavoro) che entrerà in vigore il 22 settembre prevede all’Art.3:
Obbligo Green pass
A partire dal15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 è reso obbligatorio, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui l’attività è svolta, possedere e esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. L’obbligo si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Esenzioni
L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale ed in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute.
Controlli
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e hanno l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. Le stesse possono essere effettuate anche a campione. In via prioritaria che tali controlli devono essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Devono inoltre essere individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di Green pass.
Sanzioni
Nel caso in cui i lavoratori non comunichino di essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass. Ciò non implica conseguenze disciplinari ed è garantita la conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Sia per i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi di controllo, sia per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di certificazione verde, sono previste inoltre sanzioni amministrative.
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Imprese con meno di 15 dipendenti – Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Prezzi calmierati per la somministrazione di test antigenici rapidi (Art. 4)
i prevede che le farmacie e strutture sanitarie convenzionate con il SSN siano tenute ad assicurare, fino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo prezzi calmierati.
Durata delle certificazioni verdi Covid-19 (Art. 5):
- Rilascio Green pass prima dose di vaccino – Si prevede che la Certificazione verde Covid-19 venga rilasciata immediatamente dopo la somministrazione della prima dose di vaccino (non più dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione).
- Rilascio Green pass guarigione Covid-19 – Si specifica che a coloro che sono stati identificati come casi positivi al Covid-10 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata la certificazione verde con validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.