Al fine di agevolare la consultazione da parte delle Autorità responsabili del controllo delle esportazioni e degli operatori economici sarà a breve aggiornato l’attuale regolamento (CE) 428/2009 sui prodotti DUAL USE.
Tra le novità ci saranno nuove tipologie di autorizzazioni e l’ampliamento delle facoltà delle Autorità di estendere i propri controlli anche a prodotti non individuati dalla normativa come prodotti a duplice uso nonché, sui controlli relativi all’assistenza tecnica e ai prodotti di cyber-surveillance
Attualmente, per prodotti a duplice uso s’intendono i prodotti finiti, semilavorati, componenti, macchinari inclusi i software, le tecnologie e i servizi che possono avere sia uso civile sia uso militare di cui all’articolo 2, numero 1), del regolamento (CE) 428/2009.
A titolo di esempio, rientrano nei prodotti DUAL USE: tecnologie per i sistemi di sicurezza dell’informazione, materiali nucleari, elettronici, calcolatori, sensori e laser, materiali avionici e di navigazione, navali, aerospaziali e propulsione.
Per tali prodotti, elencati nell’allegato I del Regolamento di cui sopra, l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito, è previsto il controllo dello Stato ed è necessaria l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). Le autorizzazioni ministeriali possono assumere diverse tipologie:
- Autorizzazioni specifiche individuali – rilasciate da un Comitato consultivo interministeriale e riguardanti singole operazioni esportative che non possano fruire di altre procedure agevolate
- Autorizzazioni globali individuali – rilasciate da un Comitato consultivo interministeriale, emesso di volta in volta ad un singolo esportatore non occasionale, sulla base di una preliminare valutazione dell’affi dabilità dello stesso per tutti i tipi o categorie di prodotti a duplice uso e per uno o più paesi di destinazioni specifici
- Autorizzazioni generali dell’Unione europea (AGEU, da EU001 a EU006) – valide per determinati paesi di destinazione, alle condizioni e requisiti d’uso elencati negli allegati da II bis a II septies per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nello stesso Allegato
- Autorizzazioni generali nazionali (AGN) – la cui validità è limitata ai Paesi di destinazione indicati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4 agosto 2003 (Antartide -Base Italiana-, Argentina, Corea del Sud e Turchia), per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009.